Art. 5.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle imprese che effettuano una o più lavorazioni meccaniche inerenti lo svolgimento dell'attività professionale agromeccanica di cui all'articolo 2, comma 1.
      2. Chiunque usufruisce di prestazioni di servizi, inerenti lo svolgimento dell'attività professionale agromeccanica, è tenuto ad avvalersi di imprese agromeccaniche iscritte al registro che siano in possesso dell'idoneità professionale di cui all'articolo 6.